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LAVORO RIPARTITO


Il CCNL 13/2/2007 (art. 8) consente l’assunzione di due lavoratori che assumono in solido l’adempimento di un’unica obbligazione lavorativa.

Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa intesa fra le parti contraenti, ciascuno dei due lavoratori resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa.

Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta. Nella lettera di assunzione devono essere indicati il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore in base al presente contratto collettivo, nonché la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori.

Fatte salve eventuali diverse intese fra le parti contraenti, i due lavoratori hanno facoltà di determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dei rispettivi orari di lavoro, nel qual caso il rischio dell’impossibilità della prestazione lavorativa, per fatti attinenti ad uno dei coobbligati, è posta in capo all’altro obbligato.

Il trattamento economico e normativo di ciascuno dei due lavoratori è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita da ciascun lavoratore.

Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate.

Salvo diverse intese fra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro o su proposta dell’altro prestatore di lavoro, quest’ultimo si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, interamente o parzialmente. In tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c.

Analogamente è data facoltà al lavoratore di indicare la persona con la quale, previo consenso del datore di lavoro, egli potrà assumere in solido la prestazione di lavoro. In ogni caso, l’assenza di intesa fra le parti comporterà l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale.


Il lavoro ripartito (anche chiamato job sharing) è dunque un rapporto di lavoro speciale, mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa. In pratica due persone si dividono consensualmente lo stesso posto di lavoro. In questo modo, i lavoratori possono gestire autonomamente e discrezionalmente la ripartizione dell'attività lavorativa ed effettuare sostituzioni fra loro, che debbono essere comunicate al datore di lavoro con cadenza almeno settimanale per certificare le assenze. Il datore non può opporsi alla ripartizione dell'attività lavorativa stabilita dai due lavoratori. Deve essere stipulato in forma scritta, non per la validità dello stesso, ma ai fini della prova; è di tipo subordinato; può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato. Per quanto riguarda il trattamento economico, vige il principio di parità di trattamento rispetto ai lavoratori di pari livello e mansione.


Obiettivi

È una forma contrattuale che ha quindi l'obiettivo di conciliare i tempi di lavoro e di vita, attraverso nuove opportunità di bilanciamento tra le esigenze di flessibilità delle imprese e le esigenze dei lavoratori.

Obiettivo è altresì quello di dare una veste giuridica a situazioni oggi già in uso ed al di fuori delle regole (ad esempio i portierati).


Destinatari

Il contratto di lavoro ripartito può essere stipulato da tutti i lavoratori e da tutti i datori di lavoro.

La pubblica amministrazione non può stipulare i contratti di lavoro ripartito.


Rispetto a quanto previsto dalla precedente normativa (circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 43/1998), la vera novità del contratto di lavoro ripartito previsto dalla legge Biagi sta nell'aver limitato la possibilità di gestire il lavoro in solido a due lavoratori.


La certificazione del rapporto è facoltativa; mira a qualificare la natura del rapporto di lavoro con l'assenso delle parti (d.d.l. e lavoratore): avviene presso gli enti bilaterali, le DPL, le università (pubbliche e private), le fondazioni universitarie.

Qualora una delle parti intendesse ricorrere in sede giudiziaria per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua concreta applicazione, è obbligatorio "il tentativo di conciliazione" avanti allo stesso soggetto che ha assistito all'accordo.


Regole

  • La suddivisione può essere di tipo "verticale" (una settimana, un mese o un anno ciascuno) e di tipo "orizzontale" (entrambi lo stesso giorno).
  • È data facoltà ai due lavoratori di scambiarsi "i turni" di lavoro (salvo diversa pattuizione nel contratto).
  • Sono vietate le sostituzioni da parte di terzi, salvo se concordate con il d.d.l.
  • I due lavoratori sono conteggiati come unica unità lavorativa nella forza lavoro aziendale.
  • Ad ognuno dei due lavoratori spetta, pro quota, lo stesso trattamento retributivo e previdenziale di un pari livello occupato con normale contratto di lavoro subordinato; ma il calcolo delle prestazioni e dei contributi dovrà essere effettuato mese per mese, salvo conguaglio, a fine anno, in relazione all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. Le prestazioni previdenziali e assistenziali (es. indennità di malattia ecc.) sono calcolate come per i contratti “part time”.
  • In caso di dimissioni o licenziamento di uno dei due lavoratori, il rapporto si estingue anche nei confronti dell'altra parte, ma il datore di lavoro può chiedere all'altro di trasformare il rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale. Il datore può anche rifiutare l'adempimento di un terzo soggetto.

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