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FERIE NON GODUTE

Le ferie sono un diritto-dovere del lavoratore e pertanto non sono rinunciabili (art. 18 c.3). Possono però intervenire fatti eccezionali che non rendono possibile tale periodo di riposo, vedi il caso tipico del licenziamento o l’evento straordinario che rende impossibile la fruizione delle ferie nel periodo prestabilito e lo spostamento delle stesse nel breve periodo, ed è pertanto necessario procedere con la liquidazione in danaro dei periodi di ferie maturati.

In questi casi molto si discute circa l’obbligo di versamento dei contributi sulla liquidazione delle ferie non godute.

L’INPS, ovviamente, già da molti anni ha chiarito la propria posizione sostenendo l’obbligatorietà comunque di tale versamento (ma è una posizione chiaramente di parte), mentre da più parti (anche molte fonti governative) si fa presente come il compenso per mancato godimento delle ferie sia riconducibile più ad un risarcimento del danno che non ad un compenso per prestazioni da lavoro subordinato e pertanto in alcun modo collegabile ad un obbligo di pagamento di contributi previdenziali.

La stessa INPS quando dichiara che le somme eventualmente corrisposte per ferie non godute vanno inserite nel CUD alla voce “Altre Competenze”, ammette la natura differente di tale emolumento.


Il nostro software, di default, non prevede il pagamento dei contributi sulle ferie non godute; è però presente, nella anagrafica del contratto, una opzione che ne consente la eventuale attivazione.

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