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Assenze, Permessi e Sospensioni


Il CCNL affronta la regolamentazione di quegli eventi che non consentono il normale svolgimento del lavoro e che non sono riconducibili agli istituti delle ferie, della malattia o dell’infortunio. I vari eventi, molto diversi tra loro, possono essere distinti in eventi che si verificano per volontà del datore e eventi che si verificano per volontà del lavoratore: tra i primi troviamo le “Sospensioni di lavoro extraferiali” (art. 19), a seguito delle quali al lavoratore deve essere corrisposta la retribuzione globale di fatto comprensiva anche delle eventuali indennità (vitto e alloggio) se non ne usufruisse. Tra i secondi, elenchiamo:

  • art. 9 - Permessi per formazione professionale
  • art. 20 – Permessi
  • art. 21 - Assenze
  • art. 22 – Diritto allo studio
  • art. 23 - Matrimonio
  • art. 41 – Permessi sindacali

In questi casi possiamo distinguere eventi che prevedono la corresponsione della retribuzione da altri che non la prevedono. In particolare sono soggetti al pagamento della retribuzione:

  • I lavoratori a tempo pieno e indeterminato con almeno 12 mesi di anzianità: possono usufruire di 40 ore annue di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari;
  • I lavoratori conviventi hanno diritto a 16 ore annue di permessi retribuiti per l’effettuazione di visite mediche documentate (ridotte a 12 in caso di lavoratori di cui all’art. 15 c.2);
  • I lavoratori non conviventi con orario superiore a 30 ore settimanali hanno diritto a 12 ore annue retribuite per l’effettuazione di visite mediche documentate. Nel caso di orario settimanale inferiore alle 30 ore, i permessi saranno riproporzionati in funzione delle ore prestate;
  • Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia familiare entro il 2° grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi;
  • Al lavoratore padre spettano 2 giorni di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio;
  • Il lavoratore studente ha diritto alla retribuzione delle ore relative allo svolgimento degli esami annuali;
  • Il lavoratore che si sposa ha diritto ad un congedo retribuito di 15 giorni comprensivo delle eventuali indennità (obbligo di comprovare l’evento);
  • I componenti di organismi sindacali firmatari del CCNL di categoria hanno diritto a 6 giorni lavorativi di permesso retribuito nell’anno.

Al di fuori di questi casi il datore può concedere, per giustificati motivi, permessi non retribuiti. In tali casi non vanno corrisposte neppure le eventuali indennità.

Nell’ipotesi di assenza del lavoratore, questa deve essere giustificata tempestivamente al datore. La mancata giustificazione entro 5 giorni è considerata giusta causa di licenziamento.


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